Page 85 - merged
P. 85
92
l'oceano a ovest e a sud di una linea che va dalle Azzorre
alle isole di Capo Verde. La giurisdizione d'ammiragliato
significava che lui o suoi rappresentanti avevano potere de-
cisionale su tutte le dispute fra pescatori o marinai mercan-
tili che potessero aver luogo nelle acque del nuovo conti-
nent~, e potevano trattare tutti i casi di ammutinamento, pi-
ratena, baratteria e simili. .
Nessuno ancora aveva la più pallida idea di quale smisu-
rata fortuna si sarebbe concentrata nelle mani della famiglia
Colombo se tutti questi privilegi fossero stati effettivamente
rispettati. Tanto i sovrani quanto lo Scopritore pensavano a
uno stabilimento commerciale situato su un gruppetto di
Isole non lontano dalla costa della Cina: anche fosse stato
così, Colombo sarebbe diventato nel giro di vent'anni uno
degli uomini più ricchi d'Europa. In realtà Ferdinando e
Isabella iniziarono a revocare i suoi privilegi quando si ac-
corsero della vastità dei profitti che Colombo avrebbe potu-
to trarne.
Oltre alla cura dei propri affari, Colombo aveva un gran
lavoro da svolgere per conto dei sovrani. La sua relazione
sul primo viaggio, conosciuta come la Lettera di Colom-
bo, * fu stampata in caratteri gotici in un libretto di quattro
pagme a Barcellona, poco prima o appena dopo il suo arri-
vo in quella città. Una copia giunse a Roma prima del 18
aprile, e subito apparve una traduzione latina, recante la da-
ta del. 29 .aprile. Naturalmente l'obiettivo di questa rapida
pubblicazione non era tanto quello di diffondere le notizie
sulla scoperta, ma di ottenere dal papato la ratifica di tale
scoperta, come il diritto pubblico in Europa prescriveva in
quell 'epoca; Colombo doveva inoltre provare che le terre da
lui scoperte si trovavano al di fuori della giurisdizione già
assegnata al re del Portogallo. Papa Alessandro VI Borgia,
uno spagnolo che doveva in larga parte a Ferdinando e Isa-
bella la propria elezione al soglio pontificio, li lasciò prati-
camente liberi di « scrivere le proprie concessioni» in una
* V. appendice, p. 217.