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BREVE STORIA DELLA LEGISLAZIONE ARTISTICO ARCHEOLOGICA

            P    rima dell'Unità d'Italia ogni Stato cercò di    parte dello Stato. Questi tre esempi legislativi, scelti
                                                             in quanto i Più ampi e completi emanati dagli Sta-
                proteggere il proprio patrimonio artistico e
            archeologico con normatiue Più o meno efficaci e     ti pre-unitari, hanno in comune la finalità di sal-
            sistematiche. Lo Stato Pontificio fu uno dei Più     vaguardare il patrimonio artistico ed archeologi-
            sensibili; con la bolla 'Cum albam nostram urbem'    co, senza però interferire con il diritto di pro-
            emanata nel 1462 manifestava la nuova attenzio-    prietà. Solo nel 1909, in Pieno Regno d'Italia, ab-
            ne alla conservazione dei monumenti antichi,     biamo un testo innovativo, la legge n. 364, che di-
            estesa in periodi successivi alla protezione dei re-    chiarava soggetta alla legge ogni cosa immobile e
            perti arcbelogici, di cui fu vietata la distruzione e    mobile di interesse storico, archeologico, artistico,
            l'esportazione. Nella metà del Settecento la legisla-    anche se non catalogata, ad eccezione di oggetti
            zione pontificia regolava pienamente ogni aspetto     di autori viventi o prodotti da meno di cin-
            del patrimonio artistico e archeologico, ma non    quant'anni. Per la prima volta si prendeva in con-
            riuscì a fermare il processo di depauperamento dei    siderazione l'esproprio nel caso di mancata cura
            beni statali per cui le norme divennero sempre    di beni mobili od immobili e contemporaneamente
            Più restrittiue e l'intero patrimonio storico e artisti-     venivano estese le misure conseruatiue vietando
            co dello Stato fu sottoposto al controllo diretto delle     demolizioni, rimozioni, modificazioni e restauro
            Legazioni Provinciali.                           senza l'autorizzazione dell'apposito Ministero. La
            Nel tempo le opere d'artefurono catalogate e si sta-     legge, corredata da un regolamento, è tuttora in
            bilirono forme di tutela, estese anche agli oggetti     vigore anche se nel corso degli anni è stata inte-
            delle arti e delle tradizioni popolari. La legislazio-    grata da importanti leggi speciali.
            ne del 1820 stabilì norme per il restauro dei mo-    Nel1939 vennero approvate le leggi n. 1089 e
            numenti pubblici e privati, ma anche vincoli e tas-        n. 1497, tuttora vigenti, che trattavano della
            se doganali per scoraggiare l'esportazione delle    tutela delle cose di interesse artistico e della prote-
            opere d'arte.                                    zione delle bellezze naturali. La tutela, oltre ai casi
            Anche in Toscana si comincio precocemente, già    già noti, fu dunque estesa anche a tutte le cose
            nel 1574, ad affrontare il problema della tutela     mobili ed immobili di interesse etnografico (com-
            degli elementi scultorei e dei quadri. La legislazio-    prese ville, parchi, giardini), agli oggetti numisma-
            ne si adeguò ai problemi che di volta in volta si     tici, agli archivi ed a tutto ciò che aveva rapporti
            presentavano; per esempio gli scavi arcbeologici     con la storia civile, militare, letteraria, quale ne
            furono disciplinati nei primi anni del Settecento,    fosse la proprietà. Si stabiliva inoltre che le cose
            solo dopo la scoperta della città etrusca di Volterra.    appartenenti alto Stato venissero curate da organi
            Le prime notizie che abbiamo della Repubblica    tecnico-scientifici-amministrativi statali mentre le
            Veneta risalgono al 1 773, quando fu istituita la     proprietà di Enti pubblici, ecclesiastici o legalmen-
            carica di Ispettore Generale con il compito di evi-    te riconosciuti dovevano essere catalogati e conser-
            tare sottrazioni e manornissioni del patrimonio ar-    vati dagli stessi Enti proprietari.
            tistico. Nel 1818 nacque la Commissione per la tu-    La legge tutelava il diritto d'uso e di godimento ai
            tela e la custodia degli edifici pubblici, chiese ed    proprietari privati, 'ma con testualmente obbligava
            oggetti d'arte. L'Imperatrice Maria Teresa già nel    alla conservazione, all'integrità, alla sicurezza
            1745 aveva emanato disposizioni nel Lombardo-    delle cose stesse, di cui imponeva un uso compati-
            Veneto per il controllo del commercio delle opere    bile con il loro carattere e decoro e, in caso di ne-
            d'arte, completate in anni successivi con il divieto     cessità, il restauro autorizzato. La legge del 29 giu-
            di esportazione ed il principio di prelazione da
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