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e il Commercio, di concerto con quello del Tesoro, sentito il [Comitato
dei Ministri] (8).

      Sono soggetti alla stessa approvazione gli eventuali provvedimenti
di variazione di bilancio.

      Il bilancio consuntivo, deliberato dalla Commissione direttiva entro
quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio, è approvato dal Ministro per
l'Industria e il Commercio, di concerto con quello del Tesoro.

      Il bilancio preventivo, gli eventuali provvedimenti di variazione e
il bilancio consuntivo sono comunicati subito dopo l'approvazione al
Parlamento e sono allegati allo stato di previsione del Ministero per l'In-
dustria e il Commercio.

                                           ART. 11
      Le norme per l'assunzione del personale, con le relative tabelle
organiche, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale
del personale e quelle per l'amministrazione ed il funzionamento interno
del C.N.E.N. sono stabilite con regolamenti deliberati dalla Commis-
sione direttiva. Tali regolamenti sono approvati con decreto del Mini-
stro per l'Industria e il Commercio, di concerto con quello del Tesoro.
      Il C.N.E.N. può avvalersi dell'opera di personale appartenente
all'amministrazione dello Stato, ai sensi degli articoli 56 e 57 delle dispo-
sizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica lO gennaio 1957, n. 3.

                                           ART. 12
      Su richiesta del Presidente del C.N.E.N., il Ministro per l'Industria
e il Commercio dichiara, con suo decreto, di pubblica utilità, ai sensi
e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2395, e successive modi-
ficazioni, le opere necessarie per la esecuzione dei compiti del C.N.E.N.
      Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate
urgenti ed indifferibili a termini dell'articolo 71 della stessa legge.

                                           ART. 13
      Il C.N.E.N. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la con-
sulenza legale e la rappresentanza in giudizio.

                                           ART. 14
      Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa e diritto in genere, stabiliti
dalle leggi generali o speciali, escluse le imposte dirette, le tasse tele-
grafiche e telefoniche, il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare è

      (') (Vedi nota 1).

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