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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguen te legge:
ART. 1
È istituito il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (C.N.E.N).
Esso è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, sottoposto alla vigi-
lanza del Ministero per l'Industria e il Commercio.
ART. 2
Il C.N.E.N., ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nu-
cleare, ha lo scopo:
1) di effettuare e promuovere studi e sperimentazioni curandone
l'opportuno coordinamento nel campo:
a) della fisica, della chimica, della matematica, della biologia,
della medicina e dell'ingegneria nucleare e relative applicazioni;
b) della ricerca e preparazione dei minerali, delle materie grezze
e delle materie fissili speciali, delle materie radioattive e della produ-
zione di esse;
2) di esercitare l'alta sorveglianza scientifica e tecnica sulle attività
connesse all'impiego delle materie grezze e delle materie fissili speciali,
alla produzione dell'energia nucleare, agli impianti di produzione, trat-
tamento ed utilizzazione delle materie fissili speciali, uranio arricchito,
materie grezze e minerali, materie radioattive;
3) di esercitare il controllo e la vigilanza tecnica sulla costruzione
e sull'esercizio degli impianti di produzione dell'energia nucleare, tratta-
mento ed utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili spe-
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