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parificato per il conseguimento dei propri fini alle Amministrazioni dello
Stato.

                                           ART. 15

      L'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi del Ministero per l'In-
dustria e il Commercio provvede all'adempimento delle formalità pre-
viste dall'articolo 16 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del-
l'Energia Atomica.

      Ai fini dell'accertamento della natura specificamente nucleare o
direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare,
l'Ufficio centrale brevetti e marchi può avvalersi, per l'esame delle do-
mande depositate, di funzionari particolarmente idonei del Comitato
Nazionale per l'Energia Nucleare, inclusi in un elenco predisposto dal
Comitato stesso ed approvato dal Ministro per l'Industria e il Commercio.

                                           ART. 16

      Il Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari istituito con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1952 e suc-
cessivamente modificato col decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 agosto 1956, è soppresso e cessa dalle sue funzioni a decor-
rere dall'entrata in vigore della presente legge.

      Le società per azioni costituite dal Comitato Nazionale per le Ri-
cerche Nucleari sono messe in liquidazione con decreto del Ministro
per l'Industria e il Commercio.

      Con decorrenza dalla stessa data, tutto il patrimonio destinato agli
scopi indicati nei due decreti sopra citati nonché nella legge 5 febbraio
1957, n. 19, anche se intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche,
è devoluto al C.N.E.N. il quale subentra di pieno diritto nella titolarità
dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

      Il Comitato è autorizzato a provvedere, quando occorre, alla mate-
riale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con
proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi.

      Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qual-
siasi natura contemplati dal presente articolo, sono esenti da ogni im-
posta o tassa.

                                           ART. 17

      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con quello per
l'Industria e il Commercio, sentito il [Comitato dei Ministri] (9) di cui

      (') (Vedi nota 1).

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